Tutela legale · 06
La pubblicità del medico.
Il medico può informare, non promuovere. Offerte, sconti e promozioni sono esclusi per legge, e chi vigila è l’Ordine.
Informazione, non parere legale. Letto il 12 ottobre 2026.
Pubblicità sanitaria
La regola
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Legge 145 del 2018, articolo 1, comma 525
Le comunicazioni informative delle strutture sanitarie private e degli iscritti agli albi escludono «qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari».
Leggi il testoNormattivaPubblicità sanitaria
I precedenti
Depositata il 27 settembre 2024
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza 25820 del 2024
- Il fatto
- Un odontoiatra fa pubblicità con volantini e cartelloni che dicono «low cost» e «gratis», e con sconti non riferiti a un prezzo di partenza. L’Ordine lo sospende per quattro mesi. Era già stato censurato per una pubblicità non trasparente. I fatti sono anteriori alla legge del 2018, e non riguardano la medicina estetica.
- Che cosa è stato deciso
- Ricorso rigettato. L’Ordine conserva il potere di verificare «trasparenza e veridicità» del messaggio.
Pubblicità sanitaria
Che cosa protegge il medico
- Un archivio di quello che pubblichi: testo, data, canale.
- Messaggi che informano su titoli, prestazioni, caratteristiche del servizio e onorario, senza offerte.
- Per i «prima e dopo»: il consenso alla pubblicazione, separato.
- In cartella, che cosa hai detto sul risultato atteso.
In Fibonacci
- Nessun messaggio promozionale parte in automatico verso i pazienti.
- I promemoria sono per lo studio. Quando una paziente va richiamata, lo fa lo studio con parole sue.
Pubblicità sanitaria
Che cosa queste fonti non dicono
Non abbiamo trovato provvedimenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o dell’Autorità garante della concorrenza sulla pubblicità di medicina estetica. Il precedente riguarda il potere disciplinare dell’Ordine.
Le fonti
- Legge 145 del 2018, articolo 1, comma 536Normattiva
- Codice di deontologia medica, articolo 76 bisFNOMCeO
- Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza 25820 del 2024ItalgiureWeb, SentenzeWeb: si cerca per numero e anno
Letto il 12 ottobre 2026. Informazione, non parere legale.
La documentazione va fatta mentre lavori, non quando arriva la lettera dell’avvocato.
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