Tutela legale · 05
Le fotografie dei pazienti.
La foto in cartella serve alla cura. Pubblicarla è un’altra cosa, e vuole un consenso esplicito e specifico. Il Garante ha sanzionato medici e centri estetici per i «prima e dopo» sui social.
Informazione, non parere legale. Letto il 12 ottobre 2026.
Fotografie e dati
La regola
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Regolamento (UE) 2016/679, articolo 9
«È vietato trattare» i «dati relativi alla salute». Il divieto cade, fra gli altri casi, se «l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche».
Leggi il testoEUR-LexFotografie e dati
I precedenti
Documento web 10095836
Garante privacy, provvedimento del 12 dicembre 2024
- Il fatto
- Un chirurgo pubblica su Instagram le foto prima e dopo di una paziente operata al viso. I consensi firmati non comprendevano la pubblicazione, e le foto erano state scattate per uso interno.
- Che cosa è stato deciso
- Sanzione di 20.000 euro. Il trattamento è avvenuto «al di fuori delle finalità di cura». Le foto erano già state rimosse.
Fotografie e dati
Che cosa protegge il medico
- Un consenso alla pubblicazione separato da quello al trattamento: esplicito, per quel canale, revocabile.
- Sapere, foto per foto, quale consenso ha, prima di pubblicarla.
- Fotografie datate e collegate al trattamento, per rispondere in tempo a chi chiede le proprie.
- Un registro di chi apre la cartella, e una procedura per le violazioni.
- Un’informativa che dica per quanto tempo i dati sono conservati.
In Fibonacci
- Ogni fotografia è cifrata prima di lasciare il browser, con una chiave sua.
- I metadati dello scatto, posizione compresa, vengono tolti prima di salvare.
- Ogni apertura di una foto resta nel registro degli accessi.
- Fibonacci non pubblica niente: le foto escono solo quando lo decidi tu.
Fotografie e dati
Che cosa queste fonti non dicono
Nei provvedimenti letti il Garante ricorda che il professionista sanitario «non deve più richiedere il consenso del paziente per i trattamenti necessari alla prestazione sanitaria richiesta». Il consenso serve per ciò che cura non è, come la pubblicazione. Sugli accessi indebiti alle cartelle i provvedimenti letti riguardano ospedali e case di cura, non studi di medicina estetica.
Le fonti
- Regolamento (UE) 2016/679, articoli 82 e 83EUR-Lex
- Decreto legislativo 196 del 2003, articolo 2-septies, comma 8Normattiva
- Garante privacy, provvedimento del 12 dicembre 2024Garante per la protezione dei dati personali
- Garante privacy, provvedimento dell’11 gennaio 2024Garante per la protezione dei dati personali
- Garante privacy, provvedimento del 29 gennaio 2026Garante per la protezione dei dati personali
- Garante privacy, provvedimento del 20 giugno 2024Garante per la protezione dei dati personali
Letto il 12 ottobre 2026. Informazione, non parere legale.
La documentazione va fatta mentre lavori, non quando arriva la lettera dell’avvocato.
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