Tutela legale · 02
Il consenso che manca, o che è generico.
Per la Cassazione scegliere è un diritto distinto dal diritto alla salute. Chi non è stato informato può chiedere un danno anche se il trattamento è riuscito, ma deve provarne le conseguenze.
Informazione, non parere legale. Letto il 12 ottobre 2026.
Consenso mancante o generico
La regola
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Cassazione civile, sezione terza, sentenza 28985 del 2019
Nella relazione ufficiale della Corte: «la violazione dell’obbligo informativo è una condotta in sé illecita, in quanto lesiva del diritto all’autodeterminazione del soggetto», ma la sua prova «non è sufficiente, però, di per sé ad assolvere alla prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria».
Leggi il testoCorte di cassazione, Ufficio del MassimarioConsenso mancante o generico
I precedenti
Pubblicata sul portale FNOMCeO il 17 aprile 2019
Cassazione civile, sezione terza, sentenza 10423 del 2019
- Il fatto
- La paziente era stata informata solo della necessità di asportare una cisti alla milza. Fu asportata la milza intera, con complicanze.
- Che cosa è stato deciso
- Sentenza cassata con rinvio sulla domanda di danno da lesione dell’autodeterminazione. Per la Corte quel danno è risarcibile anche quando l’intervento appariva necessario prima ed è risultato risolutivo dopo.
Consenso mancante o generico
Che cosa protegge il medico
- La prova scritta che l’informazione è stata data, e su che cosa.
- Un consenso con data e versione, che non si possa correggere dopo.
- Un modulo concreto, scritto per quel trattamento: un foglio uguale per tutto è il punto debole.
In Fibonacci
- Ogni consenso porta data, ora e autore, e resta com’è stato firmato.
- Chi lo ha generato, rivisto e fatto firmare resta nel registro degli accessi.
- Una seduta registrata senza consenso firmato resta segnalata come tale: il dato non si nasconde.
Consenso mancante o generico
Che cosa queste fonti non dicono
Queste sentenze non dicono che il paziente vince anche senza errore tecnico. Dicono che il diritto di scegliere è autonomo e che il danno va allegato e provato. Non abbiamo trovato in un testo istituzionale la frase, molto ripetuta, secondo cui tocca sempre al medico provare di aver informato.
Le fonti
- Cassazione civile, sezione terza, sentenza 28985 del 2019Corte di cassazione, Ufficio del Massimario
- Cassazione civile, sezione terza, sentenza 26104 del 2022ItalgiureWeb, SentenzeWeb: si cerca per numero e anno
- Cassazione civile, sezione terza, sentenza 10423 del 2019Testo sul portale FNOMCeO
Letto il 12 ottobre 2026. Informazione, non parere legale.
La documentazione va fatta mentre lavori, non quando arriva la lettera dell’avvocato.
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